ART.1 E’ costituita in forza di quanto
è disposto dagli art. 8,18, 20,29 della
Costituzione della Repubblica Italiana in relazione
agli art.36 e seguenti del codice civile, e
specificamente ai sensi della legge 266/91,
applicata dalla legge della Regione Campania
8 febbraio 93n°9, un’associazione
Culturale a carattere e finalità di diffusione
della cultura, del recupero sociale e della
salvaguardia e tutela del patrimonio storico,
culturale ed ambientale della Regione Campania.
L’organizzazione si basa, quindi su norme
organizzative ispirati ai principi costituzionali
di criteri e di trasparenza amministrativa.
L’ associazione è denominata: "A.N.T.A.R.E.C.S".
Associazione Napoletana per la Tutela Ambientale
ed il Recupero Culturale e Sociale
La sede legale è in Napoli alla Via Pontenuovo,
28 cap 80139
ART.2 La suindicata associazione, ha per simbolo
un cavallino marino arancione in un ovale celeste
con bordo nero, contornato da 4 piccole stelle
di colore azzurro
ART.3 L’ associazione rappresenta i soci
fondatori, sostenitori, ordinari, frequentatori,
e l’assemblea dei soci che si riunisce
nella sede indicata nell’art. 1 nonché
le altre assemblee che saranno costituite nel
territorio e che saranno dipendenti organicamente
dalla sede generale indicata nell’art.
precedente.
Il presente statuto, regola e vincola alla sua
osservanza tutti coloro che aderiscono alla
associazione suindicata.
ART.4 L’associazione A.N.T.A.R.E.C.S. non
ha fine di lucro ed è finalizzata alla
ricerca ed al conseguimento dei seguenti scopi:
a) promuovere iniziative culturali quali:
visite guidate a carattere storico-naturalistico-scientifico
su tutto il territorio nazionale, nonché
percorsi eno-gastronomici quali ad esempio:
pranzi e cene a tema storico; promozione di
spettacoli musicali e teatrali di rilevanza
culturale;
b) promozione di mostre (pittura, scultura,
fotografie) e di rassegne cinematografiche,
convegni e seminari a carattere storico-scientifico-ambientalista;
c) promuovere iniziative culturali anche con
le scuole quali ad esempio percorsi didattici
finalizzati alla salvaguardia ed al recupero
delle tradizioni culturali locali della Campania,
scambi interculturali con i paesi dell’U.E
ed extracomunitari, tramite contatti con consolati,
ambasciate, università per stranieri
in Italia; partecipare da singola associazione
e/o in partenariato con altre associazioni o
consorzi a concorsi in ambito ad iniziative
culturali banditi da enti pubblici e privati;
d) stilare da singola associazione e/o in
partenariato con altre associazioni, consorzi,
fondazioni, a progetti inerenti il settore culturale
(storico-ambientalistico );
e) corsi di formazione regionali compresi
quelli inerenti la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio storico-archeologico e ambientalista
della regione Campania, in partenariato con
altre associazioni, agenzie di formazione, consorzi,
ordini professionali e fondazioni, imprese,
rivolti ad adolescenti, giovani ed adulti e
portatori di handicap;
f) segnalazione ad agenzie turistiche e Tour
operator italiani e stranieri, di percorsi culturali
poco conosciuti della Campania e del sud Italia;
convenzioni con agenzie di viaggio e tour operator
sia italiani che stranieri al fine dieffettuare
gite e/o tour turistici-culturali su tutto il
territorio della Campania e nazionale nazionale,
compresi quei percorsi poco conosciuti della
Campania e del sud Italia;
g) attività ginniche rivolte a giovani,
adulti e portatori di handicap; quali ad esempio
ginnastica dolce per anziani, aerobica e discipline
ginniche orientali es. Tao-chi per i propri
soci e terzi; laboratorio di danza, musica,
teatro, artigianato anche in collaborazione
con le scuole di ogni ordine e grado rivolti
a giovani, adulti, portatori di handicap per
i propri soci e terzi;
h) corsi di musica, lingue straniere, informatica,
anche in collaborazione con le scuole di ogni
ordine e grado rivolti a giovani, adulti, portatori
di handicap per i propri soci e terzi;
i) stage formativi nel settore culturale in
sinergia con le università italiane;
j) servizi ed animazioni nel settore turistico;
k) servizi di consulenza alle imprese operanti
in ogni settore, al fine di promuovere lo sviluppo
del sistema economico campano;
l) formulare
agli Enti Istituzionali locali proposte inerenti
al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio
ambientalistico e storico della Campania
ART.5 L’ associazione nella propria autonoma
responsabilità, si propone di realizzare
gli scopi istituzionali in Campania, in Italia
e all’estero attraverso la rappresentanza,
la promozione, la formazione, l’organizzazione
e la gestione di servizi inerenti in particolare:
la formazione professionale dei propri operatori,
la formazione e l’attività culturale,
ricreativa e del tempo libero
ART.6 L’associazione non ha fine lucro
ed appartenenza politica.
Art. 7 Per l’attuazione degli scopi innanzi
elencati l’associazione potrà compiere
tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
creditizie, e finanziarie necessarie a raggiungere
sia direttamente che indirettamente gli scopi
stessi
ART.8 L’associazione ha sede in Napoli
alla Via Pontenuovo, n°28 cap 80139. Può
istituire sedi secondarie, filiali ed uffici
su tutto il territorio nazionale
ART.9 L’associazione ha una durata di trenta
anni salvo proroga o anticipato scioglimento.
ART.10 Possono fare parte dell’associazione
le persone fisiche residenti su tutto il territorio
nazionale che accettino lo spirito del presente
statuto e che facciano domanda (previa accettazione
dell’assemblea dei soci a maggioranza)
ART.11 L’età minima per avere la
qualità di socio è di anni 18
(diciotto)
ART.12 I soci si dividono in: fondatori, sostenitori,
ordinari, frequentatori.
I soci fondatori sono coloro che fondano l’associazione
I soci sostenitori sono coloro che supportano
le attività dell’associazione con
prestazioni d’opera continuativa e professionale.
I soci ordinari sono coloro che partecipano
in maniera continuativa alle attività
dell’associazione.
I soci frequentatori, sono coloro che partecipano
saltuariamente alle attività dell’associazione.
Tutti i soci, sono dovuti a versare la quota
associativa di iscrizione (o rinnovarla) secondo
le modalità e gli importi fissati annualmente
dal Consiglio Direttivo. L’adesione è
a tempo indeterminato
ART.12 bis L’
ammissione dei soci ordinari è deliberata,
su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio
Direttivo
ART.13 I soci hanno diritto a partecipare alla
vita associativa, di frequentare i locali dell’associazione
alle ore di apertura e di avvalersi delle sue
strutture
ART.14 I soci sono tenuti ad osservare le norme
contenute nel presente statuto, quelle fissate
dal Consiglio Direttivo e quelle fissate dall’Asemblea
dei soci.
Tutti hanno diritto al voto per le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti: e per la nomina
deigli organi direttivi. Il diritto di voto
non può essere ecluso neppure in caso
di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ART.15 I soci sostenitori sono tenuti a versare
la quota associativa di iscrizione (o rinnovarla)
secondo la modalità e gli importi fissati
annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote ed il contributo associativo non sono
trasmissibili ad eccezione per causa di morte
ART.16 La qualità di socio si perde per:
- morte
- dimissioni da presentare al Consiglio direttivo
- inosservanza obblighi previsti dallo statuto
- morosità
- indegnità
La decadenza della qualità di associato
è pronunziata dal Consiglio direttivo
con decisioni inappellabili.
ART.17 L’importo della quota associativa
annua viene stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo dell’ Associazione.
Eventuali contributi straordinari saranno stabiliti
dall’assemblea
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ART.18 Sono organi dell’associazione:
1. L’Asemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Colegio dei Probiviri
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Composizione funzionamento e potere
ART.19 L’ assemblea dei soci è composta
da tutti i soci aderenti all’associazione.
Alle sedute è richiesta la personale
partecipazione. Alle sedute dell’assemblea
è richiesta la personale partecipazione
dei soci fondatori e di quelli ordinari per
i quali è ammissibile la delega scritta
e motivata. Ogni membro dispone di un unico
voto e non può ricevere di più
di 2 (due) deleghe, la partecipazione deve essere
libera ed aperta a tutti.
ART.20 La convocazione è fatta dal presidente,
in prima ed in seconda convocazione, mediante
avviso di convocazione notificata a tutti i
soci che, deve contenere il giorno, l’ora
ed il luogo dell’Assemblea e gli argomenti
posti agli ordini del giorno. L’avviso
deve essere affisso nella sede sociale almeno
10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per
la riunione. Per la validità delle riunioni
occorre la presenza di almeno la metà
più uno dei soci, in prima convocazione
e la presenza di qualsiasi numero in seconda.
Essa deve essere convocata almeno una volta
all’anno per l’approvazione del
conto consuntivo e del bilancio preventivo;
è presieduta dal Presidente in carica
e, in sua assenza dal Vice preside.
ART.21 21 Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea:
- elegge il Consiglio Direttivo
- delibera l’approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo presentati
dal Consiglio Direttivo
- delibera con il voto favorevole di almeno
due terzi dei soci, le modifiche statutarie
proposte dal Consiglio Direttivo
- delibera la proroga e l’anticipato scioglimento
dell’Associazione su richiesta del Consiglio
Direttivo
ART.22 Il Presidente dell’ Assemblea constata
la regolarità delle deleghe, la validità
dell’Assemblea e il diritto ad intervenire
all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea
viene redatto verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.23 Sono membri del Consiglio Direttivo: il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,
il Responsabile Amministrativo. Detto Consiglio
di anni (4) ed è costituito da (4) membri.
Art. 24
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti
dall’Assemblea dei soci fra tutti i soci
appartenenti all’Associazione; durano
in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 25 Le dimissioni della maggioranza dei componenti
del Consiglio Direttivo, comporta le dimissioni
dell’intero Consiglio; in tale caso il
Presidente resta in carica per l’ordinaria
amministrazione e convoca immediatamente l’Assemblea
dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Art. 26 I membri del Consiglio, che non intervengano,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
del consiglio sono dichiarati decaduti. La pronunzia
di decadenza viene fatta dallo stesso Consiglio
e ratificata dall’Assemblea dei soci che
provvede alla integrazione.
Art. 27 I membri del Consiglio direttivo, oltre
a quando previsto dall’art. 24 del presente
statuto decadono per morte, dimissioni, e, ad
eccezione del presidente, per sfiducia del Consiglio
ratificata dall’Assemblea dei soci che
provvede all’integrazione
Art. 28 Il Consiglio è validamente costituito
con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
E’ convocato dal presidente, di sua iniziativa
o quando ne facciano richiesta scritta o motivata,
con indicazione degli argomenti da porre in
discussione, due membri. E’ presieduto
dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o
inpedimento, dal Vice Presidente. L’avviso
di convocazione deve essere notificato a ciascun
membro e deve contenere il giorno, l’ora,
il luogo della riunione e degli argomenti posti
all’ordine del giorno. Esso va affisso
nella sede sociale sette giorni prima di quallo
fissato per la riunione.
Art. 29
Il Consiglio delibera col voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voto prevale il voto del Presidente.
Art. 30 Funzioni del Consiglio
Il Consiglio Direttivo:
- da attuazioni alle deliberazioni dell’Assemblea
- predispone la relazione annuale dell’attività
dell’Associazione
- predispone ed approva entro il mese di giugno
di ciascun anno: il bilancio preventivo, il
conto consuntivo e la relazione relativa all’esercizio
precedente da sottoporre all’Assemblea
dei soci
- decide con giudizio inappellabile alla decadenza
degli associati
- delibera le direttive e i provvedimenti per
l’attuazione degli scopi statutari
- delibera l’eventuale assunzione del
personale per il funzionamento dell’Associazione
- delibera la locazione degli immobili da destinare
a sede dell’Associazione
- provvede alla sostituzione per cooptazione
dei membri del Consiglio Direttivo cessati dall’incarico,
salvo quanto previsto dall’art. 11
- predispone il regolamento interno dell’Associazione
- adempie a tutte le incombenze previste dalla
legge
- può promuovere convenzioni con Enti
pubblici e/o privati, associazioni pubbiche
e/o private, Enti morali e religiosi, Fondazioni,
Comitati di beneficenza nel rispetto dei fini
statutari
- delle riunioni del Consiglio direttivo, verrà
redatto su apposito libro, il relativo verbale
che sarà letto seduta stante e firmato
da tutti i membri convenuti
I COMPONENTI E LE LORO FUNZIONI
PRESIDENTE
Art.
31 Il Presidente ha il potere
di rappresentante sociale dell’Associazione
nel rispetto delle finalità del presente
statuto
Art. 32
Il presidente ha le seguenti funzioni :
- firma sociale
- convoca e presiede l’Assemblea dei soci
del Consiglio Direttivo
- cura le esecuzioni dei deliberati dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo
- provvede a quanto necessario per l’amministrazione,
l’organizzazione e il buon funzionamento
dell’Associazione
- firma gli ordinativi di riscossione di pagamento
- riscuote da pubbliche amministrazioni o da
privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi
titoli
- cura i rapporti dell’associazione con
gli uffici pubblici e privati
- esercita in via d’urgenza i poteri del
Consiglio Direttivo, salvo a riferire allo stesso,
alla prima seduta per la ratifica
Art. 33
Il presidente dura in carica 3 anni e può
essere riconfermato. Decade per morte o per
dimissioni che devono essere ratificate dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei
soci
Art. 34
Il presidente può delegare tutti i suoi
poteri al Vice Presidente o, previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
dei soci.
VICE
PRESIDENTE
Art.
35 Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di assenza o di impedimento
di quest’ultimo nei limiti delle deleghe
a lui di volta in volta conferite
Art. 36
E’ eletto dall’Assemblea dei soci,
dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
Decade per morte, per dimissioni o per sfiducia
da parte del consiglio Direttivo, confermate
dall’Assemblea
SEGRETARIO
Art.
37
Il segretario ha le seguenti funzioni :
- cura la struttura amministrativa e le attività
necessarie per la realizzazione della vita dell’associazione
secondo i deliberati del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea;
- propone al Consiglio Direttivo ed al presidente
tutte le iniziative che ritiene utili per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali
COORDINATORE
DELLE ATTIVITA’
Art.
38
Coordina e cura la struttura organizzativa dell’associazione
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.
39 Il Collegio dei Probiviri
è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea
dei soci. I membri di detto Collegio scelti
tra persone di provata autorevolezza e competenza,
non devono necessariamente possedere la qualità
di socio
Art. 40
Il Collegio dei Probiviri è componente
a giudicare su tutte le controversie di natura
disciplinare nonché sulle vertenze di
qualsiasi tipo fra gli associati. Dura in carica
4 anni e i suoi membri sono rieleggibili
PATRIMONIO DELL’ ESERCIZIO
FINANZIARIO
Art.
41 Il Patrimonio dell’
Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili e dai valori di
qualsiasi specie che a qualsiasi titolo provengono
dall’ associazione
- dai fondi di riserva ordinari e straordinari
costituiti con l’eccedenza di bilancio
- dalle somme destinate dallo Stato, Regione,
Comune, Provincia e dagli enti locali per la
gestione dell’Associazione
- da eventuali sovvenzioni, contributi, lasciti,
donazioni e erogazioni fatte a favore dell’Associazione
- rimborsi derivanti da comprensioni
- entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali
- contributi di organismi internazionali
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività
o progetti
- dalle quote di iscrizione dei soci.
I proventi derivanti da attività commerciali
o produttive marginali sono inseriti in apposite
voci di bilancio; la loro utilizzazione dovrà
essere comunque in armonia con le qualità
statutarie dell’organizzazione. E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione durante la vita associativa,
salvo non siano imposte dalla legge.
Art. 42
La formazione del bilancio preventivo e consuntivo
è obbligatorio. L’esercizio finanziario
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno
SCIOGLIMENTO
Art.
43 Scioglimento
In caso di scioglimento i beni che residuano
dopo l’esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad organizzazioni di volontariato
e beneficenza
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
44
Tutte le cariche associative sono assolte gratuitamente
come previsto dalla legge 11 agodto 1991 n°216.
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche
associative.
Art. 45
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto
si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento
Interno, in mancanza alle norme del c.c. e della
legge quadro 266/91.